PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato promuove e sostiene l'economia e le produzioni rurali, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea e del piano agricolo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.
      2. La presente legge promuove la riqualificazione del turismo rurale, anche mediante la disciplina e la valorizzazione di forme originali e polifunzionali di turismo nelle aree rurali, al fine di favorire e di agevolare il recupero del patrimonio edilizio, la valorizzazione delle diverse e peculiari risorse e tradizioni che appartengono al patrimonio naturale e culturale di ciascun territorio e la creazione di nuova occupazione.

Art. 2.
(Zone di turismo rurale).

      1. Le aree montane, le aree interne ai parchi e alle riserve, le aree contigue alle aree protette ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comunque destinate ad attività agricola sono considerate zone di turismo rurale.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali, sono individuate le aree da considerare rurali ai fini della presente legge.

 

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Art. 3.
(Definizione di turismo rurale).

      1. La qualificazione «rurale» definisce una determinata connotazione propria di un territorio e non esclusivamente attività strettamente agricole.
      2. Nell'ambito del turismo rurale operano imprenditori, non esclusivamente agricoltori, che svolgono una vasta gamma di attività, complementari all'agricoltura, volte all'uso integrato delle diverse risorse naturali, culturali e sociali disponibili in un determinato territorio, ivi comprese quelle:

          a) di ricezione e di ospitalità, di costruzione o trasformazione di piccoli alberghi, di ristrutturazione di alloggi rurali nonché di organizzazione di terreni per campeggio o per caravanning;

          b) di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande;

          c) di commercializzazione diretta di prodotti agroalimentari propri e di artigianato artistico e tradizionale;

          d) di creazione e di sviluppo di servizi comuni o di organismi che esercitino la promozione, la pubblicità, l'animazione turistica e la gestione coordinata delle capacità di accoglienza;

          e) di messa in opera di attrezzature e di infrastrutture per lo sviluppo del turismo, comprese attività ricreative e culturali;

          f) di sviluppo delle imprese di trasporto al fine di assicurare più agevoli collegamenti tra le diverse zone turistiche interne, litoranee e di bacini turistici consolidati.

Art. 4.
(Tipologia degli esercizi).

      1. Il turismo rurale può essere svolto, nel rispetto della normativa vigente, anche

 

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dai soggetti che gestiscono le seguenti attività:

          a) esercizi alberghieri;

          b) esercizi extra-alberghieri;

          c) esercizi agrituristici gestiti dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzazione dell'azienda di sua proprietà, che continua ad avere come attività principale la coltivazione del fondo, la silvicoltura o l'allevamento del bestiame;

          d) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 287;

          e) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero;

          f) attività ricettive a conduzione familiare, finalizzate all'erogazione del servizio di alloggio e di prima colazione, denominate «bed and breakfast rurale», esercitate da persone fisiche attraverso l'utilizzazione delle strutture rurali di loro proprietà.

      2. È competenza delle regioni stabilire i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di bed and breakfast rurale e individuare i comuni nei cui territori può essere svolta tale attività, nonché gli edifici adatti all'esercizio di essa, agevolando eventuali interventi di recupero e di ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale esistente.

Art. 5.
(Elenco regionale).

      1. Le regioni istituiscono, con propria legge, appositi elenchi degli operatori del turismo rurale.

Art. 6.
(Rilascio di licenze).

      1. Allo scopo di valorizzare e di promuovere economicamente le aree svantaggiate,

 

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gli enti locali competenti rilasciano con procedura d'urgenza licenze ed autorizzazioni per l'esercizio delle attività del turismo rurale di cui all'articolo 4, comma 1.
      2. L'eventuale sospensione e revoca delle licenze e delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono di competenza delle regioni.
      3. Gli operatori del turismo rurale iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5 possono accedere ai contributi finanziari previsti da leggi regionali e da norme comunitarie.

Art. 7.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.
(Disposizioni finali).

      1. Il turismo rurale, quale attività di uso integrale delle risorse, rientra tra quelle sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, nonché tra quelle sostenute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità.
      2. Il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione.